lunedì 24/10/2022 • 06:00
A partire dall'11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l'apposita l'autorizzazione presso la Consob e la Banca d'Italia.
redazione Memento
Cambia la disciplina per i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. A partire dallo scorso 10 novembre è applicabile il Reg. UE 2020/1503 che prevede che i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull'investimento (equitybased) sia sul prestito (lending-based) devono richiedere una apposita autorizzazione e sono assoggettati a regole uniformi, definite a livello europeo, nonché alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri.
Durante la fase transitoria, che si estende sino al 10 novembre 2023, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento. A partire dall'11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP.
La Consob e la Banca d'Italia sono state designate quali autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding
A livello nazionale, il Regolamento introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l'adeguata gestione dei rischi e la continuità dell'operatività. Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell'attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.
In attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, la Banca d'Italia e la Consob hanno dato la disponibilità a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze. I soggetti interessati sono pertanto invitati a compilare il modulo3 e a trasmetterlo alla Consob (al seguente indirizzo mail: DIN_VIN_interlocuzioni_crowdfunding@consob.it) e alla Banca d'Italia (al seguente indirizzo mail: RIV.AutorizzazioniCrowdfunding@bancaditalia.it).
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