lunedì 24/10/2022 • 06:00
Secondo la CGUE, è compatibile con il regime di esenzione previsto dalla Direttiva Madre–Figlia la normativa belga che, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale (nella specie, di una fusione societaria), prevede in capo alla società incorporante un limite al riporto dei “dividendi tassati” deducibili.
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Con la sentenza del 20 ottobre 2022, causa C-295/21 (Allianz Benelux c/ Etat Belge, SPF Finances), i giudici unionali hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della normativa nazionale belga che, in ipotesi di operazioni di riorganizzazione aziendale (nella specie, di una fusione), prevede un limite al riporto dei cosiddetti “redditi definitivamente tassati” (“RDT”).
Per comprendere meglio la questione, occorre premettere che il Belgio ha adottato un particolarissimo regime di participation exemption sui dividendi, in base al quale i dividendi percepiti da una società ivi residente sono ricompresi nella base imponibile della stessa, prima di essere da questa dedotti sino a concorrenza del 95% dei dividendi stessi.
La deducibilità dei dividendi “tassati”, tuttavia, è subordinata all'esistenza in capo alla società di un utile al “lordo” della deduzione stessa; di tal che, in assenza di utili, la deduzione non sarebbe possibile. Nel caso, la parte non dedotta dei dividendi tassati (i c.d. RDT), per incapienza di utili, è riportabile in avanti nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali.
Orbene, la pronuncia in commento trae spunto da una prima fusione per incorporazione di due società di assicurazioni in una société anonyme di diritto belga, cui era seguita l'incorporazione di quest'ultima e di altre quattro società in un'altra società belga. Le società incorporate disponevano di eccedenze di RDT riportabili negli esercizi successivi. La società incorporante, all'esito dell'operazione straordinaria, procedeva al riporto integrale delle eccedenze di RDT, ma tale riporto integrale veniva respinto dall'Amministrazione finanziaria belga. Per far valere il diritto al riporto integrale, la società belga presentava ricorso al giudice tributario il quale, al fine di dirimere la controversia, riteneva opportuno rimettere al vaglio della CGUE la predetta questione pregiudiziale.
La posizione della CGUE
Come noto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva Madre-Figlia, lo Stato della società “madre” che percepisce i dividendi da parte di una società “figlia” deve, a sua scelta:
Nel caso di specie, il Belgio ha optato per il regime dell'esenzione e, dunque, la CGUE si è limitata all'analisi di tale regime. La Corte chiarisce preliminarmente che:
Ciò posto, secondo la CGUE occorre esaminare se un regime come quello belga possa comportare un'imposizione diretta o indiretta dei dividendi percepiti, in contrasto con le finalità perseguite dalla Direttiva Madre-Figlia.
Per quanto riguarda l'esistenza di un'eventuale imposizione diretta dei dividendi, i giudici unionali escludono tale rischio, atteso che il regime degli RDT belga non comporta una imposizione dei dividendi trasferiti dalla società incorporata alla società incorporante. Infatti, tale regime prevede che, in un primo tempo, i dividendi percepiti dalla società madre siano inclusi nella sua base imponibile e che, in un secondo tempo, un importo pari al 95% di tali dividendi sia dedotto da tale base nella misura in cui sussistono utili imponibili in capo alla società madre previa deduzione degli altri utili esentati.
Per quanto riguarda, invece, l'esistenza di un'eventuale imposizione indiretta dei dividendi, secondo la CGUE occorre verificare se un regime come quello adottato dal Belgio (ovverosia, un sistema in base al quale in sede di fusione per incorporazione è previsto un limite sia al riporto delle perdite fiscali, sia al riporto delle eccedenze di RDT della società incorporata) sia equiparabile ad un sistema in cui lo Stato membro interessato abbia istituito un regime di mera esenzione, comportante l'esclusione dei dividendi dalla base imponibile ed in cui la limitazione al riporto si applichi unicamente alle perdite fiscali.
Sulla base di tale confronto, la CGUE ha statuito che, in caso di fusione, un regime come quello adottato dal Belgio non comporti una tassazione più gravosa rispetto all'ipotesi in cui i dividendi siano esclusi dalla base imponibile della società beneficiaria e il limite al riporto sia applicabile alle sole perdite fiscali. La neutralità fiscale sembra essere rispettata in entrambe le situazioni.
Difatti, osserva la CGUE, se le eccedenze di RDT fossero integralmente trasferibili alla società incorporante, con applicazione del limite al riporto delle sole perdite fiscali, tale società si troverebbe in una situazione più favorevole rispetto all'ipotesi in cui il Belgio avesse previsto una mera esenzione.
Sulla base di quanto precede, la CGUE ha concluso che risulta compatibile con l'art. 4, paragrafo 1 della Direttiva “Madre–Figlia” la normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di essere dedotti da quest'ultima fino a concorrenza del 95% del loro importo ed è consentito, se del caso, riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi; tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell'ambito di una fusione, il trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante è limitato in proporzione alla quota che l'attivo netto fiscale della società incorporata rappresenta, rispetto al totale dell'attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.
Fonte: CGUE 20 ottobre 2022 n. 295/2021
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