mercoledì 19/10/2022 • 12:43
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 165 del 18 ottobre 2022, ha chiarito che se in capo a un iscritto, già sospeso, pende un procedimento disciplinare dipendente da un giudizio penale in corso, la cancellazione dall'albo è vietata.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 165 del 18 ottobre 2022, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha risposto a un quesito ricevuto, chiarendo che il divieto di cancellazione di un iscritto in capo al quale pende un procedimento disciplinare è ricavabile sia dall'art. 5 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, recante il codice delle sanzioni disciplinari, sia dall'art. 38 c. 3 D.Lgs. 139/2005 che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.
La domanda di cancellazione dall'albo è, quindi, sospesa fino al termine del procedimento disciplinare; pertanto, fino a quando il professionista rimane iscritto all'albo, dovrà corrispondere all'Ordine di appartenenza le quote annuali di iscrizione all'albo.
Nel caso di specie, in capo all'iscritto all'albo è attiva la sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale della durata di un anno, comminata per morosità. A carico del medesimo iscritto, inoltre, è pendente un altro procedimento disciplinare aperto a seguito di un giudizio penale ancora in corso. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la Riscossione dei contributi si dovrebbe procedere con gli adempimenti atti a concretizzare la cancellazione dell'iscritto dall'Albo professionale, tuttavia, come chiarito dal CNDCEC, la cancellazione resta vietata fino al termine del procedimento disciplinare dipendente da altro procedimento penale ancora pendente. Non essendo possibile la cancellazione dall'albo per morosità, l'iscritto dovrà quindi continuare a pagare le quote annuali di iscrizione che matureranno.
Si ricorda che la potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine o ai Collegi disciplinari nei quali esso è articolato, nel cui albo/elenco speciale/registro del tirocinio l'interessato è iscritto. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura;
b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
c) la radiazione dall'albo.
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