sabato 15/10/2022 • 06:00
Entro il 31 dicembre 2022 è possibile fruire della detrazione del 60% per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. A meno di 3 mesi dalla scadenza, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sul bonus facciate.
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L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida al bonus facciate, relativa alle agevolazioni fiscali per lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.
Agevolazione fiscale
L'agevolazione è stata estesa dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) anche alle spese sostenute nel 2022. Consiste in una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal DM 2 aprile 1968 n. 1444, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione è riconosciuta nella misura del:
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Attenzione:
Beneficiari della detrazione
Per usufruire dell'agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare:
Date di inizio dei lavori e dei pagamenti
La Guida del Fisco pone l'attenzione alla data dei lavori. In particolare, viene riportato che:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022;
- le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
- per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Quindi:
Alternative alla detrazione
Per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al “bonus facciate”, i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione:
La scelta va comunicata in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l'obbligo per il contribuente di richiedere:
Questi documenti devono essere sempre richiesti (a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Tali adempimenti non sono necessari in questi casi:
Sintesi dei principali adempimenti
Fonte: Guida AE 1° settembre 2022
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