Sono esclusi dagli appalti gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
È quanto stabilisce il Decreto 28 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 ottobre, emanato dal MEF in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 80, c.4, D.Lgs. 50/2016.
Quali violazioni fanno scattare l'esclusione
Per violazioni tributarie s'intendono le inottemperanze agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di:
- atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/73; art. 54-bis DPR 633/72).
Cosa s'intende per gravità
Ai sensi della nuova disciplina la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Quando la violazione non è definitivamente accertata
La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Sono escluse le violazioni in relazione alle quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
Fonte: DM 28 settembre 2022 (GU 12 ottobre 2022 n. 239)