giovedì 13/10/2022 • 06:00
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1479/2022, si esprime per la prima volta in materia di regime impatriati confermando il beneficio per il lavoratore distaccato che rientra in Italia se con il trasferimento avviene un cambiamento dell'attività svolta.
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“Non vi è ragione per disconoscere il beneficio del lavoratore distaccato che rientri in Italia, specie laddove – come nel caso di specie – al trasferimento consegua un cambiamento dell'attività svolta”. Questo è quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (di seguito anche CTP) con sentenza n. 1479/2022.
La sentenza in esame rappresenta la prima espressione in giudizio in materia - prima di essa, nell'applicazione della normativa connessa al regime impatriati, potevamo far riferimento esclusivamente ai dettami dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta inoltre di un tassello di fondamentale rilevanza se consideriamo, ad ampio spettro, il quadro in cui si inserisce. È inevitabile infatti pensare a tutti quei lavoratori distaccati all'estero che abbiano dovuto far rientro in Italia durante il periodo emergenziale per COVID-19.
La Commissione afferma la non necessarietà di un nuovo contratto di lavoro, al fine di permettere anche ai lavoratori che facciano rientro in Italia dopo un periodo di distacco all'estero la fruizione del beneficio fiscale, ma non sembra tuttavia scardinare il requisito della discontinuità della posizione ricoperta dal soggetto prima e dopo...
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