lunedì 10/10/2022 • 11:24
La Cassazione, con l'ordinanza 28 settembre 2022 n. 28253, chiarisce che i compensi relativi ad una fattura emessa ma non incassata vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo.
redazione Memento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 28 settembre 2022 n. 28253, ha ritenuto la sussistenza di una presunzione di incasso della fattura. Tale presunzione è collegata al principio per il quale la fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la presunzione di pagamento della fattura trova piena giustificazione nella disciplina dell'IVA e non risulta che il ricorrente, ai fini delle imposte dirette, abbia fornito la prova della mancata percezione del corrispettivo.
Nel dettaglio, in tema di IVA, il fatto generatore dell'imposta coincide con l'espletamento della prestazione fatturata mentre l'esigibilità del tributo coincide con il pagamento, che è poi anche il termine ultimo per l'emissione della fattura. Una volta emessa la fattura, peraltro, sorge il diritto alla detrazione dell'imposta, indipendentemente dall'avvenuto pagamento del corrispettivo.
Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza. Ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato dal contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l'anno oggetto di accertamento.
Nel caso di specie, la presunzione di pagamento della fattura, applicata dalla CTR, trova piena giustificazione nella disciplina dell'IVA.
Pertanto, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto (art. 1 c. 17 L. 228/2012) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
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