martedì 04/10/2022 • 06:00
È possibile esercitare il diritto alla detrazione IVA oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la nota è stata emessa, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell'accettazione del curatore.
redazione Memento
Il diritto alla detrazione dell'IVA della nota di variazione tempestivamente emessa entro il 30 aprile 2022 potrà essere esercitato direttamente in sede di dichiarazione IVA 2023 per l'anno di imposta 2022, prescindendo dall'insinuazione al passivo e/o dall'accettazione del curatore. Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.
È, in sintesi, quanto si evince dalla Risposta n. 485 dello scorso 3 ottobre che interviene in ordine all'applicazione della nuova normativa IVA in materia di note di variazione, vigente dal 26 maggio 2021 (art. 26 DPR 633/72).
Il caso di specie
Nella fattispecie, l'istante, nonostante il rifiuto del curatore a procedere con la nota di variazione per via della mancata insinuazione al passivo e della mancata indicazione da parte del Tribunale competente dalle disposizioni procedurali in recepimento della nuova normativa IVA, ha proceduto ugualmente con la relativa emissione in data 11 aprile 2022, pertanto entro il termine ultimo del 30 aprile 2022, cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021, anno in cui si è verificato il presupposto (i.e. giugno 2021, giorno di emissione della sentenza dichiarativa del fallimento della società di cui l'istante è creditore). Nello specifico, l'istante, creditrice degli importi recati da nove fatture, ha emesso un'unica nota di variazione in diminuzione della sola IVA recata dalle nove fatture insolute.
Il parere delle Entrate
Per il Fisco, l'istante non può esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione IVA 2023, e ciò non per via del diniego del curatore ma a causa dell'emissione di una nota di variazione di sola IVA.
Secondo quanto chiarito dalle Entrate, è, infatti, possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la stessa nota è stata emessa (realizzandosi così anche il presupposto "formale" che consente di detrarre l'imposta che ne è oggetto), indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell'accettazione del curatore, posto che la normativa IVA non pone a carico di quest'ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall'obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.
Tuttavia, il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.
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