martedì 04/10/2022 • 06:00
L'Agenzia delle entrate segnalerà all'imprenditore l'esistenza del debito IVA superiore ad euro 20.000, invitandolo a avviare una composizione negoziata. Invece la Riscossione si attiverà se il debito sia superiore ad euro 100.000 (imprese individuali), 200.000 (società di persone) e 500.000 (altre società).
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Il Codice della Crisi d'impresa contiene una disposizione assai nodale relativa ai debiti fiscali e previdenziali che dovranno essere segnalati dagli enti competenti al superamento di determinate soglie (art. 25-novies D. Lgs. 14/2019).
INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e AdE-Riscossione dovranno così inviare, a mezzo pec o via posta, all'imprenditore una segnalazione circa l'esistenza di un debito di natura fiscale e previdenziale, invitandolo a presentare un'istanza di accesso alla composizione negoziata (art. 17 D. Lgs. 14/2019), qualora ne ricorrano i presupposti.
Quanto all'Agenzia delle Entrate, la segnalazione dovrà essere inviata all'imprenditore se il debito IVA, scaduto e non versato, sia di importo superiore ad euro 5.000 e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Ma attenzione, grazie ad un intervento del D. Lgs. 73/2022 (art. 37-bis), l'Ufficio invierà la segnalazione solo se il debito IVA superi la soglia di euro 20.000.
Alert fiscali e previdenziali
Grazie alle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, art. 25-novies), i cd. creditori pubblici qualificati, quali l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e l'AdE Riscossione, saranno onerati da un obbligo di segnalazione nei confronti dell'imprenditore, ove esistente all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, di presentare l'istanza di composizione negoziata (Art. 17 D. Lgs. 14/2019), se il debito superi determinate soglie.
Tale segnalazione dovrà essere compiuta o a mezzo pec oppure, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.
Agenzie delle Entrate
Massima attenzione agli obblighi posti in capo all'Amministrazione finanziaria. Infatti il Codice della Crisi, aggiornato dall'art. 37 bis, comma 1, D.L. 73/2022, prevede che l'Agenzia delle Entrate debba segnalare all'imprenditore un debito IVA, scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010), di importo superiore ad euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta precedente.
La segnalazione però sarà inviata:
Tale novità decorrerà con riferimento ai debiti risultanti dalle comunicazioni ex art. 21 bis relative al secondo trimestre 2022.
Agenzia delle Entrate-Riscossione
Anche l'agente della riscossione sarà investito dell'obbligo di segnalazione qualora sussistano crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori:
a) all'importo di euro 100.000 per le imprese individuali;
b) all'importo di euro 200.000 per le società di persone;
c) all'importo di euro 500.000 per le altre società.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà segnalare tali posizioni entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi previsti, in relazione ai carichi affidati dal 1° luglio 2022.
INPS e INAIL
L'INPS procede alla segnalazione in caso di ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
L'INAIL invece segnalerà l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000.
Sia INPS che INAIL saranno tenuti ad inviare la segnalazione entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi previsti, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 (INPS) ed ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa (INAIL).
Riflessioni finali
Il neo coniato art. 25-novies, inserito all'interno del Codice della Crisi di impresa (D. Lgs. 14/2019), pone un innovativo obbligo in capo ai cd. creditori pubblici qualificati volto alla segnalazione delle situazioni debitorie all'imprenditore. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e AdE-Riscossione, intercettando ipotetici episodi di crisi, dovranno notiziare l'imprenditore circa il superamento di una certa soglia di debito, invitandolo ad avviare una composizione negoziata, a condizione però che ne sussistano i presupposti.
E' bene precisare che il fatto che l'imprenditore superi certe soglie di debito, previste dall'art. 25-novies, non comporta un obbligo dello stesso di avviare la composizione negoziata.
Infatti, ricevuta la segnalazione da Fisco o da INPS o INAIL, l'imprenditore sarà tenuto a vagliare la possibilità di procedere alla composizione, se ne ricorrano i presupposti.
Ma ciò non si traduce in un obbligo automatico di avvio: ossia ricevuta la segnalazione, l'imprenditore dovrà sempre valutare se è possibile attuare quanto previsto dall'art. 17: avviare o meno una composizione negoziata.
Nel caso dell'Agenzia delle Entrate, la segnalazione della crisi avverrà con particolare riferimento al solo debito IVA: quindi se il Fisco rilevi un debito IVA superiore ad euro 5.000, o comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari, potrà procedere alla segnalazione a condizione però che il debito sia superiore ad euro 20.000.
In buona sostanza, se l'imprenditore ha un debito IVA di euro 5.000, la segnalazione partirà al raggiungimento della soglia superiore di 20.000 euro.
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