venerdì 30/09/2022 • 10:58
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “l'Agenzia informa”, è stata pubblicata la guida sul bonus facciate aggiornata a settembre 2022. La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 (mentre era pari al 90% per le spese degli anni 2020 e 2021) e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.
redazione Memento
La proroga del bonus facciate (art. 1 c. 219 - 224 L. 160/2019), prevista dalla Legge di Bilancio 2022, termina il 31 dicembre 2022. La guida Agenzia delle Entrate, aggiornata a settembre 2022, fornisce le indicazioni utili per richiederlo correttamente, illustrando modalità e adempimenti.
Il bonus consiste in una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) ed è concesso quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B (come individuate dal DM 2 aprile 1968) o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 (mentre era pari al 90% per le spese degli anni 2020 e 2021). Essa va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il bonus può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
L'AE sottolinea che le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del bonus solo per le spese sostenute nel 2022. Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
In alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, l'AE ricorda che è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In questi casi, dal 12 novembre 2021, il contribuente ha l'obbligo di richiedere il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sostenute.
La legge non prevede l'ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.
Fonte: Guida AE bonus facciate
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