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giovedì 29/09/2022 • 06:00

Lavoro Notifica atti di accertamento

Le conseguenze dell’omesso versamento di ritenute previdenziali

L'INPS, con il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, torna a fornire indicazioni operative sulla notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell'ordinanza-ingiunzione, in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

di Paolo Patrizio - Avvocato cassazionista in Chieti

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con il messaggio n. 4561 del 21 dicembre 2021 e con la successiva circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, era già stato enucleato un primo “pacchetto” di istruzioni e disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 Legge 689/81, con riferimento al disposto dell'art. 3, c. 6, D.Lgs. 8/2016, attuativo della Legge 67/2014, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riformulando l'art. 2, c. 1 bis, DL 463/83 conv. in Legge 638/83.

In proposito, si ricorda che la norma dispone, qualora il datore di lavoro non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell'accertamento della violazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui.

Ebbene, come già evidenziato in sede ministeriale, nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 3, c. 6, D.Lgs. 8/2016 (che ha riformulato il comma 1-bis dell'articolo 2 DL 463/83), non può trovare applicazione l'art. 16 Legge 689/81, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta disponendo che “…. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione …”.

La ratio di tale assunto sarebbe da ricondurre, invero, al carattere di specialità della previsione di cui al citato articolo 3, comma 6, ed alla circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della Legge 689/81 si osservano “in quanto applicabili”.

Ma non solo.

Ricorrerebbero altresì, a sostegno di tale impostazione, almeno altre due ragioni.

La prima, di carattere procedurale, farebbe perno sulla circostanza per cui il pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, risulterebbe incompatibile con il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, D.Lgs. 8/2016, sarebbe ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio (ovvero tre mesi dalla notifica della contestazione o dell'accertamento della violazione).

La seconda, di natura sostanziale, risulterebbe, invece, ancorata al profilo per cui la misura della sanzione ridotta, determinata in euro 16.666, comporterebbe l'impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore ad essa e, in conseguenza, di graduare la stessa a partire dalla misura minima edittale di 10.000 euro, prevista dalla norma.

Il regime sanzionatorio intertemporale

Senonché, nell'ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il D.Lgs. 8/2016, assume rilevanza centrale la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto, applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto stesso, ed interessate da procedimenti penali non ancora definiti.

Per tali ipotesi, infatti, è stata prevista, dal comma 5 del citato articolo 9, l'applicazione di un regime diverso da quello ordinario, con la possibilità del pagamento delle sanzioni in misura ridotta (pari alla “metà della sanzione”), qualora il beneficio dell'intervenuta depenalizzazione si innesti nell'ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente.

Il medesimo comma 5 prevede, inoltre, la possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 16 Legge 689/81, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (e pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, euro 16.666), per l'ipotesi in cui la misura ridotta, così determinata, risulti più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.

Ecco allora che, per effetto della previsione di depenalizzazione e sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile, gli atti riferiti alle mensilità oggetto di segnalazione da parte delle Strutture territoriali ai competenti Uffici giudiziari andranno restituiti all'autorità amministrativa.

Gli atti di accertamento della violazione

Diversamente, per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati si prevede che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, le Strutture territoriali, prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, dovranno riportare nell'atto di notifica della violazione agli interessati, la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta ed entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9, c. 5, D.Lgs. 8/2016. In tal caso il responsabile non solo sarà ammesso al pagamento della metà della sanzione da irrogare, calcolata secondo i criteri indicati nel successivo paragrafo 4, oltre alle spese del procedimento, ma, se più favorevole, dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, definita dall'art. 16 Legge 689/81.

Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, invece, le Strutture territoriali dovranno ugualmente comunicare agli interessati l'importo della sanzione, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'art. 16 Legge 689/81.

Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016.

Le ordinanze-ingiunzione

Con riferimento, invece, alle ordinanza-ingiunzione, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 16 Legge 689/81 comporta la necessaria rimodulazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica, consentendone la determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000.

Ne discende, in considerazione del tenore del Messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022 in commento, che le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data di pubblicazione del presente messaggio INPS, dovranno prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell'importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione.

Per le ordinanze-ingiunzione già regolarmente notificate e non opposte, invece, le Strutture territoriali provvederanno in autotutela a rettificare l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, con distinzione tra le violazioni riferite a periodi fino al 2015 e quelle riferite a periodi dal 2016.

Ed invero, per le prime (ovvero le violazioni riferite a periodi fino al 2015), sussistendo le condizioni per l'applicazione del regime intertemporale come in precedenza descritto, la rettifica conterrà l'importo della sanzione rideterminata (mediante l'applicazione dei criteri di calcolo riportati nell'All. n. 1 Mess. INPS 27 settembre 2022 n. 3516) e l'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, con l'avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri.

Per le violazioni riferite a periodi dal 2016, invece, la rettifica conterrà l'importo della sanzione (come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell'All. n. 1 Mess. INPS 27 settembre 2022 n. 3516) e l'indicazione della possibilità di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, con l'avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura ridetermina sulla base dei predetti criteri.

Infine, la rideterminazione dell'importo dovrà essere operata anche nei casi in cui il responsabile, ai sensi dell'articolo 26 Legge 689/81, anteriormente alla data di pubblicazione del citato messaggio, abbia fatto richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata ovvero, alla stessa data, abbia già ottenuto l'accoglimento della medesima. In questo caso, si dovrà provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento.

Fonte: Mess. INPS 27 settembre 2022 n. 3516

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