Con ordinanza del 15 settembre 2022 n. 27198, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di costruzioni destinate ad agriturismo. Nel dettaglio, la Corte ricorda che l'art. 9 c. 3 DL 557/93, nella versione applicabile ratione temporis alla controversia, stabilisce che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, per i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa si richiede la sussistenza di requisiti soggettivi e oggettivi, afferenti rispettivamente a caratteristiche proprie dei soggetti utilizzatori dei fabbricati e a qualità tipologiche edilizie, di ubicazione, di destinazione d'uso e di utilizzazione.
Nella fattispecie in esame assume rilevanza l'art. 9 c. 3 lett. e DL 557/93, secondo cui i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile) ed A/8 (abitazione in villa), ovvero le caratteristiche di lusso, non possono essere riconosciuti come rurali.
Quanto, invece, ai fabbricati rurali non destinati ad abitazione, il legislatore ha delegato al governo il compito di regolamentare la materia, disponendo la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali.
Tale disposizione imponeva, pertanto, al legislatore delegato di tenere distinte, per la classificazione in catasto e, indirettamente, a fini fiscali, le costruzioni rurali destinate ad abitazione da quelle strumentali all'attività agricola.
In esecuzione della delega, l'art. 1 c. 5 DPR 139/98 ha stabilito che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola (di cui all'art. 2135 c.c.) e in particolare destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, all'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla L. 96/2006, ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
L'art. 9 c. 3 bis DL 557/93 tra le ipotesi esemplificative, ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola (di cui all'art. 2135 c.c.), individua proprio l'ipotesi della loro destinazione ad agriturismo in conformità a quanto previsto dalla L. 96/2006.
Ne consegue che anche una abitazione munita delle caratteristiche di lusso, perché di superficie superiore a mq 240, se destinata ad attività recettiva svolta nell'ambito di un agriturismo, presenta le caratteristiche oggettive richieste ai fini normativi ad un bene per essere ritenuto destinato ad attività strumentali a quella agricola.
Pertanto, ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità (ai sensi dell'art. 9 c. 3-bis DL 557/93), senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione (di cui all'art. 9 c. 3 lett. f DL 557/93), operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione.
Fonte: Cass. 15 settembre 2022 n. 27198