martedì 27/09/2022 • 06:00
Una nuova Risposta delle Entrate fa chiarezza sulla modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, e sul credito di imposta riconosciuto a favore del sostituto dal Decreto Rilancio.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, in sede di risposta a interpello, sulle modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, e alla possibilità di usufruire del credito di imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto di imposta prevista dal Decreto Rilancio (art. 150 DL 34/2020).
La norma in questione ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che «Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili». Il sostituto d'imposta recupera le ritenute Irpef versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, riconoscendogli un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al "netto" delle ritenute.
Il caso di specie
L'Istante è un ente di previdenza obbligatoria che riveste la qualifica di sostituto d'imposta e in qualità di ente pensionistico, eroga, tra l'altro, redditi da pensione soggetti a ritenute alla fonte.
I chiarimenti del Fisco
Il parere del Fisco, rispondendo ai quesiti posti dalla Cassa, chiarisce che:
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