mercoledì 21/09/2022 • 17:04
Il Fondo di integrazione salariale (FIS), la cui disciplina è stata rivista dalla Legge di Bilancio 2022, trova ora il suo adeguamento con il DM 21 luglio 2022. Il Fondo si applica ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, che non rientrano nella CIGO e non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale.
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Per effetto delle nuove disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26,27 e 40 D.Lgs. 148/2015.
Qualora gli accordi sindacali per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal residuale Fondo di integrazione salariale, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Inoltre, i contributi eventualmente già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo di integrazione salariale.
Destinatari dell'assegno di integrazione salariale
Sono destinatari delle presta...
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