Al fine di favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, con la conversione in legge del Decreto Aiuti si è introdotta la possibilità di rilasciare, alle imprese con sede operativa sul territorio nazionale che partecipino a tali manifestazioni e che abbiano presentato domanda online, un buono del valore di € 10.000 (art. 25 bis DL 50/2022 conv. in L. 91/2022).
Il riconoscimento del buono è subordinato:
- alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- alla partecipazione a tali manifestazioni nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti (16 luglio) al 31 dicembre 2022.
Con il Decreto del 4 agosto 2022, il MISE ha disposto termini e modalità di presentazione delle domande per il rilascio del voucher.
Dal 9 settembre 2022, infatti, si è prevista la possibilità di presentazione della domanda per l’accesso all’agevolazione, tramite procedura informatica disponibile sul sito del MISE.
Essendone previsto il riconoscimento sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, il MISE comunica, con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello informatico predisposto per la richiesta dell’agevolazione, a seguito dell’esaurimento delle risorse stesse.
Sono bastati, quindi, solo tre giorni per esaurire tutte le risorse stanziate per l’agevolazione.
Fino a quando è valido il buono?
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e poteva essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, tramite apposita piattaforma online.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
All'istanza di rimborso devono essere allegate:
- copia del buono;
- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi.
In caso di mancata presentazione della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
Da chi viene rilasciato il buono?
Il buono è rilasciato dal MISE stesso, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, previa presentazione di una richiesta online, come precedentemente illustrato.
L'esaurimento delle risorse comunicato dal ministero comporta, per chi non abbia presentato domanda, l'impossibilità di vedersi riconosciuto il bonus.
Per coloro che, invece, abbiano presentato domanda in tempo utile, il buono viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente.
Il MISE provvede al rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario.
I destinatari dell'agevolazione
La platea dei beneficiari dell’agevolazione comprende i richiedenti che, avendo presentato domanda entro il 12 settembre 2022, abbiano dichiarato:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritti al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di aver ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
c) di aver sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
d) di non essere sottoposti a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatari di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
Fonte: DD 9 settembre 2022