venerdì 16/09/2022 • 06:00
Se le fatture sono emesse a favore dei consumatori finali, l’errata indicazione dell’aliquota IVA esclude la debenza dell’imposta erroneamente indicata, consentendo all’emittente la rettifica del documento fiscale. Massima attenzione poi alla buona fede del soggetto passivo.
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Nelle Conclusioni dell’Avvocato generale 8 settembre 2022 C-378/21, l'Avvocato Generale Juliane Kokott ha puntualizzato alcuni aspetti assai interessanti in caso di errata applicazione dell'aliquota IVA in fattura. Preliminarmente è stato ritenuto che l'indicazione in fattura di un'aliquota maggiore rispetto a quella realmente dovuta non comporta il versamento alle casse dell'erario della differenza d'imposta a condizione che il destinatario delle prestazioni sia un consumatore finale. Diversamente, se figurino anche dei soggetti passivi, l'IVA dovrà essere corrisposta, la cui quota verrà “stimata”.
Quanto poi all'obbligo di rettifica, è stato sottolineato come questo possa essere operato anche se non venisse eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale a condizione che l'emittente della fattura abbia agito in buona fede. Al contrario, l'eliminazione del rischio andrebbe a costituire una condizione necessario per procedere alla rettifica. Il fatto poi che il consumatore finale sia inciso di un prezzo finale elevato in quanto calcolato in modo errato non osta alla rettifica della fattura e conseguentemente non configura un arricchimento senza causa del soggetto passivo emitte...
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