venerdì 09/09/2022 • 06:00
Le novità del D.Lgs. 105/2022 consentono un maggior equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza. Dal 13 agosto 2022 è esteso il congedo parentale mentre diventa strutturale il congedo di paternità.
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Le novità contenute nel D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, consistono in una serie di misure che hanno lo scopo di:
Congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità previsto dalla riforma Fornero è diventato strutturale e prevede:
Il padre deve comunicare in forma scritta (oppure tramite il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze, se presente) al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
N.B. Il datore che rifiuta, ostacola o si oppone alla fruizione del congedo è punito con una sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582 |
Congedo parentale
Novità e ampliamento della durata anche per il congedo parentale (artt. da 32 a 36 D.Lgs. 151/2001) che ora prevede:
In dettaglio:
Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.
N.B. Per genitore solo si intende anche l'ipotesi di affidamento esclusivo del figlio. |
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Nel corso del periodo di prolungamento del congedo (fino a tre anni), alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre di minore con disabilità grave è riconosciuta un'indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno di età del figlio.
Cosa succede oltre 9 mesi?
Per i periodi di congedo parentale oltre i 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Nessun cambiamento invece per i congedi parentali in caso di figli con disabilità. Per questi soggetti è prevista la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino, con un'indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.
In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale (art. 33 D.Lgs. 151/2001) i genitori possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Novità anche per gli autonomi
Per lavoratrici e lavoratori autonomi (iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), il trattamento economico per congedo parentale è esteso da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino.
Il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono essere goduti complessivamente da entrambi i genitori aumenta da 6 a 9 mesi.
Priorità per l'accesso allo smart working
Il diritto di priorità per l'accesso alla modalità di lavoro agile viene esteso anche alle seguenti categorie di soggetti:
La lavoratrice o il lavoratore che richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a un'altra modalità organizzativa che comporti effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Nuove regole per la Legge 104/92
È stato eliminato il “referente unico” dell'assistenza e dal 13 agosto i caregivers che assistono la persona con invalidità grave possono essere più di uno, in alternanza tra loro, nell'utilizzo dei permessi per assentarsi dal lavoro. Naturalmente non è possibile usufruire dei permessi in contemporanea.
N.B. Non cambia il limite che resta fissato a tre giorni al mese per lo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità |
Hanno diritto ai permessi e alle agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave anche le parti dell'unione civile e delle convivenze di fatto.
Per i congedi straordinari di 2 anni, il decreto ha previsto che:
Soggetti che hanno la possibilità di fruire del congedo straordinario |
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Coniuge convivente |
Padre/madre anche adottivi o affidatari |
Figli conviventi |
Fratelli/sorelle conviventi |
Parente/affine entro il terzo grado convivente |
Il Decreto ha quindi aggiornato l'ordine di priorità dei soggetti precisando che;
Le domande
In attesa degli aggiornamenti alle procedure informatiche INPS, già dal 13 agosto le richieste dei permessi e del congedo si effettuano presentando domanda all'Istituto e una richiesta al proprio datore di lavoro (per il congedo parentale) con successiva presentazione della domanda telematica non appena sarà aggiornata la piattaforma INPS.
I canali sono i seguenti:
Il convivente di fatto deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero un documento che attesti la coabitazione con la persona invalida o l'intenzione di iniziare la convivenza contemporaneamente al congedo.
A seguito dell'accoglimento della domanda, l'INPS comunica l'esito positivo all'interessato, il quale deve darne comunicazione al datore di lavoro.
A decorrere dalla data riportata nella comunicazione di accoglimento, il lavoratore ha il diritto di fruire dei permessi e di assentarsi, con retribuzione a carico dell'Istituto, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Rischi per i datori di lavoro
Sono previste sanzioni amministrative per i datori di lavoro che ostacolino la fruizione dei congedi parentali o che siano inadempienti con la nuova disciplina; tali soggetti inoltre non potranno conseguire la certificazione di parità di genere (art. 46 bis D.Lgs. 198/2006) necessaria anche per la partecipazione alle gare di appalto di progetti per i PNRR.
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