martedì 06/09/2022 • 15:36
La detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche spetta al detentore dell’immobile a condizione che abbia sostenuto le spese e che l’immobile sia detenuto con contratto di locazione registrato al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio.
redazione Memento
Con la risposta del 6 settembre 2022 n. 444, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese.
Nel dettaglio, una società, proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura, riceve la richiesta da parte di alcuni conduttori di effettuare degli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche. A tal proposito, la società, evidenziando che la norma non individua i soggetti beneficiari e nell'individuare gli immobili che godono dell'agevolazione si limita a menzionare gli edifici esistenti senza ulteriori specificazioni, chiede all'Agenzia delle Entrate la possibilità di fruire della detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese (di cui all'art. 119-ter DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio).
L'Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione in questione spetta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Inoltre, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 14 giugno 1989 n. 236, in tema di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione in questione spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.
Nel caso di specie, la società riferisce all'Agenzia delle Entrate di essere proprietaria di immobili classificati come strumentali per natura, concessi in locazione e prospetta interventi di abbattimento barriere architettoniche da eseguire su tali immobili, sollevando dubbi interpretativi in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti ai fini della nuova detrazione 75%.
La società, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Infine, in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, l'Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione che questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi e che gli immobili in questione siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
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