A seguito della pubblicazione del DM 9 giugno 2022 n. 106, con decorrenza 1° luglio 2022:
sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria;
sono stati stabiliti gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di € 17.780,70 e di € 33.021,30.
Pertanto, l’INAIL conferma, con la Circ. INAIL 2 settembre 2022 n. 33, l’aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi con decorrenza 1° luglio 2022.
Gli stessi variano secondo la rivalutazione delle rendite (Circ. INAIL 16 maggio 2022 n. 21).
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Si tratta di:
detenuti e internati;
allievi dei corsi di istruzione professionale;
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
giudici onorari di pace e vice procuratori onorari;
familiari partecipanti all’impresa familiare.
Dal 1° luglio 2022
Retribuzione convenzionale
Giornaliera
€ 59,27
Mensile
€ 1.481,73
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Dal 1° luglio 2022
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg mensili
€ 1.325,64 (€ 110,47 x 12)
Lavoratori dell’area dirigenziale
Dal 1° luglio 2022
Per i lavoratori senza contratto part-time
Retribuzione convenzionale
Giornaliera
€ 110,07
Mensile
€ 2.751,78
Per i lavoratori con contratto part-time
Retribuzione convenzionale oraria
€ 13,76 (110,07/8)
Retribuzione di ragguaglio
Dal 1° luglio 2022
Retribuzione convenzionale
Giornaliera
€ 59,27
Mensile
€ 1.481,73
Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati
Dal 1° luglio 2022
Minimo e massimo mensile
€ 1.481,73
€ 2.751,78
Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti
Dal 1° luglio 2022
Minimo e massimo annuale
€ 17.780,70
€ 33.021,30
Studenti delle scuole non statali addetti a esperienze tecnico–scientifiche o di lavoro
Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale è aumentata proporzionalmente a € 2,84 (a persona).
Dal momento che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a € 2,81 (calcolato sommando 8/12 di € 2,79 e 4/12 di € 2,84).
In ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione, va applicata un’integrazione di € 0,02 rispetto al premio di € 2,79 già richiesto.
In tabella si riportano gli importi da applicare per la regolazione del premio 2021/2022 e per l’anticipo del premio 2022/2023:
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
Premio annuale a persona
Anno scolastico 2021/2022 regolazione
Anno scolastico 2022/2023 anticipo
€ 2,81
€ 2,84
Allievi dei corsi di formazione professionale regionali curati dalle istituzioni paritarie (Allievi IeFP)
L’importo del premio speciale annuale è a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Lo stesso è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
Anno formativo 2022/2023
Retribuzione minima giornaliera
€ 59,27
Premio speciale unitario annuale
€ 64,01
La misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in € 50,86 a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell’anno formativo 2022/2023.
Fonte: Circ. INAIL 2 settembre 2022 n. 33