sabato 03/09/2022 • 06:00
La responsabilità solidale al pagamento dell'IVA da parte del cessionario sorge se il cedente ha omesso di versare l'imposta in relazione a cessioni a prezzi inferiori al valore normale. Ma il cessionario può superare la presunzione dimostrando che il prezzo inferiore è stato determinato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche norme (sentenza n. 25425).
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La responsabilità solidale al pagamento dell'IVA da parte del cessionario (art. 60-bis DPR 633/72) sorge qualora il cedente abbia omesso il versamento dell'imposta in relazione a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale. Ma il cessionario potrà superare tale presunzione dimostrando che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizione di legge, comunque non connesse con il mancato pagamento dell'IVA. Vero è che per determinare il valore normale (art. 14 DPR 633/72), si fa riferimento, per quanto possibile ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali ed a quelli di borsa. Addirittura tale valore, potendo essere determinato in relazione alle tariffe applicate, potrà corrispondere al prezzo di acquisto da parte della cedente (Cass. 26 maggio 2017 n. 13425). Ad ogni buon conto il giudice di merito non potrà ricavare il valore normale dalle risultanze di una perizia d'ufficio svolta in altro giudizio, prescindendo dai listini e...
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