venerdì 02/09/2022 • 06:00
Le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” sono rigide ed estese a tutte le ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà o di diritti parziari. Nel secondo caso la decadenza opera proporzionalmente al valore del diritto trasferito.
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Le agevolazioni “prima casa” sono disciplinate dall'art. 1 c. 1 nota 2-bis della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 (“TUR”) ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché all'imposta sostitutiva su operazioni di credito medio e lungo termine ai sensi dell'art. 15 e ss. DPR 601/73.
Decadenza dai benefici
Come noto, nel caso di trasferimento dell'immobile entro i 5 anni successivi all'acquisto, il contribuente decade dai benefici ed è tenuto a versare oltre alle imposte in misura ordinaria, anche una sovrattassa del 30% ed interessi di mora, come stabilito dal comma 4 dell'art. 1 c. 1 nota 2-bis Tariffa parte I allegata al DPR 131/86.
La medesima disposizione normativa ricomprende tanto i trasferimenti a titolo oneroso, quanto quelli a titolo gratuito. Tale locuzione, poi, deve essere intesa in senso ampio, dovendosi far ricomprendere non solo il trasferimento della piena proprietà (in tutto o in parte), ma anche di diritti parziari quali, ad esempio, nuda proprietà, usufrutto o diritto di abitazione.
Più in generale, ogni trasferimento che fa cessare o comunque comprime, anche parzialmente (vedasi Ris. AE 16 febbraio 2006 n. 31/E e Ris. AE 8 agosto 2007 n. 2...
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