lunedì 22/08/2022 • 13:58
L'Agenzia delle Dogane si allinea all'orientamento giurisprudenziale della Cassazione sul rimborso del credito originato da accise sul gas naturale e sull'energia elettrica (di cui all'art. 14 c. 2 e 3 D. Lgs. 504/95).
redazione Memento
Con l’Informativa del 17 agosto 2022 n. 379481, l’Agenzia delle Dogane comunica che in materia di rimborso del credito originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto.
A seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è affermato l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
Valutata l’opportunità di prestare adesione al predetto orientamento, si evidenzia quindi che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.
Al di fuori delle vicende oggetto di vaglio giudiziario, i medesimi effetti conseguenti alla chiusura integrale del rapporto tributario sembrano configurarsi anche nel caso in cui il soggetto obbligato venditore cessi la propria attività di fornitura al consumo nel territorio di uno degli autonomi ambiti territoriali.
La conclusione delle forniture di prodotto nel territorio di uno dei distinti ambiti comporta l’impossibilità di recuperare pro quota il credito maturato mediante detrazione delle eccedenze dalle rate successive.
Anche in questa la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dalla dichiarazione di consumo contenente gli elementi per la determinazione del credito d’imposta derivante dalla cessazione delle forniture nell’ambito territoriale interessato.
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