sabato 13/08/2022 • 06:00
Il Fisco, in sede di risposta a interpello, ha escluso dal regime il socio di una società di persone dichiarata fallita e ha incluso tra i ricavi imponibili, ai fini del calcolo della determinazione forfettaria del reddito, l'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura dall'emittente.
redazione Memento
Detenzione partecipazione in società di persone fallita
Il socio accomandante di una società in accomandita semplice, dichiarata fallita nel 2022, non può accedere al regime forfettario a decorrere dal 2023.
È quanto concluso dalle Entrate nella Risposta n. 422 del 12 agosto 2022. In tale ipotesi opera, infatti, la causa ostativa che preclude il regime agli “esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (…), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni” (art. 1, c. 57, lett. d), L. 190/ 2014).
Per le Entrate la dichiarazione di fallimento di una società di persone, in sé considerata, non vale ad escludere in radice la possibile percezione di un reddito di partecipazione in capo al socio, essendo possibile, nel corso della procedura, l'esercizio provvisorio dell'impresa o, dopo la chiusura del fallimento per soddisfacimento integrale dei creditori, a seguito di cessazione dell'attività con conseguente ripartizione del residuo attivo.
Imposta di bollo addebitata in fattura
L'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
Il chiarimento è contenuto nella Risposta n. 428 del 12 agosto 2022. Secondo quanto precisato dal Fisco, fermo restando che l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui all'art.1, c. 64, L. 190/ 2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. In linea con la predetta assimilazione, si segnala che la risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E, ha esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria. In particolare, l'Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo.
Fonte: Risp. 12 agosto 2022 n. 422; Risp. 12 agosto 2022 n. 428
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