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mercoledì 10/08/2022 • 06:00

Impresa Sanzioni amministrative

Sanzioni alle imprese: dolo o colpa si presumono, non occorre dimostrazione

Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, non occorrendo la dimostrazione del dolo o della colpa poiché la legge presume che siano presenti nel fatto vietato, riservando all'autore della condotta l'onere di provare di aver agito senza dolo o colpa.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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Il Consiglio di Stato (sez. II, n. 6473, pubblicata il 22 luglio 2022) ha affermato che nelle sanzioni amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, in quanto la legge applicabile (art. 3 Legge 689/81) pone una presunzione di dolo o colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza dolo o colpa.

Il caso

Nel caso specifico, il Consiglio di Stato si è espresso in relazione ad una sanzione irrogata (“Sanzione”) dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) ad un'azienda di distribuzione di gas naturale (“Impresa”) per violazione dell'art. 3, c. 1, Deliberazione 28 dicembre 2007 n. 344, che impone ai distributori di gas naturale con almeno 50.000 utenti connessi alla propria rete di comunicare all'ARERA entro il 31 ottobre di ogni anno il numero di clienti finali serviti e le quantità di gas distribuite (“Violazione”). A fronte della Sanzione, l'Impresa aveva presentato ricorso (“Primo Ricorso”) al TAR Milano (“TAR”), sostanzialmente sostenendo che l'ARERA avesse errato nel ritenerla responsabile della mancata comunicazione dei dati relativi ai volumi di gas distribuiti, in quanto questa sarebbe dovuta ad un'impossibilità oggettiva ossia l'assenza di disponibilità di dati attendibili.

Il fine dell'obbligo di comunicazione dei dati

Il TAR ha, tuttavia, rigettato il Primo Ricorso sottolineando come il bene tutelato attraverso gli obblighi di comunicazione è il risparmio energetico, che, tenuto conto della diminuzione complessiva delle risorse primarie, non può essere compromesso proprio dagli operatori del settore.

Secondo il TAR, infatti, dinanzi a tale obiettivo, nessuna circostanza può esonerare una società dall'obbligo di comunicazione, tanto più che, nel caso specifico, la ricorrente aveva comunque a disposizione un valore cui far riferimento, ossia i dati relativi alla quantità di gas distribuito alla clientela attraverso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione. Giuridicamente, quindi, la Violazione ha un disvalore intrinseco trattandosi di illecito di mera condotta.

La legittimità della sanzione

Il Consiglio di Stato, adito dall'Impresa nella speranza di ribaltare il giudizio del TAR, ha confermato la decisione di quest'ultimo ritenendo che nelle sanzioni amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa che, al contrario, si presumono in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato.

In estrema sintesi, secondo il Consiglio di Stato è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di prove idonee a superare detta presunzione di colpevolezza mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo.

Nel caso in parola, l'omessa comunicazione è stata consapevole in quanto l'Impresa ha ritenuto unilateralmente che fosse giustificata dalla mancata detenzione di tali dati e, comunque, dall'asserita inaffidabilità dei dati detenuti; tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, ciò non impediva dal procedere alla comunicazione dei dati a disposizione, eventualmente evidenziando le perplessità sulla correttezza dei dati stessi.

Il Consiglio di Stato ha, infine, respinto anche il secondo motivo di ricorso, che riguardava l'asserita sproporzionalità della Sanzione, ribadendo che la determinazione dell'entità della Sanzione stessa, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge, è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti profili di illogicità o irragionevolezza che nel caso di specie si è ritenuto fossero totalmente assenti.

Fonte: Consiglio di Stato 22 luglio 2022 n. 6473

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