L'Agenzia delle Entrate ha fornito un parere circa l'IVA nella cessione ad un Comune da parte di una impresa di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva (Risp. 326/2023).
Nel caso di specie, un Comune aveva stipulato una convenzione con una società con la quale erano stati regolati i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata di un'area di trasformazione residenziale.
L'Istante, nell'interpello, chiedeva di sapere se l'atto di trasferimento dell'area ceduta a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva destinata a edilizia residenziale pubblica, sottoscritto tra le parti interessate, dovesse essere assoggettato ad IVA o meno.
Il Fisco, con la Risp. 326/2023, ha evidenziato che, al fine di stabilire se la cessione sia da assoggettare ad IVA, bisogna valutare se, nella fattispecie in esame, sussistono contemporaneamente i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per l'applicazione dell'imposta.
Ciò, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate».
Nel caso sottoposto all'attenzione delle Entrate, per quanto concerne il requisito soggettivo di cui all'articolo 4 (''Esercizio di imprese'') del d.P.R. n. 633 del 1972, si osserva che la cessione delle aree è posta in essere dalla società nell'esercizio della propria attività d'impresa. Dunque, nel caso in esame, la cessione delle aree in esame a titolo di ''compensazione aggiuntiva'' non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale, né a scomputo degli oneri di urbanizzazione; pertanto, in quanto posta in essere da un soggetto passivo IVA, risulterà rilevante ai fini del tributo.
FONTE: Risp. AE n. 326/2023